Art. 1 – Finalità ed ambito di applicazione

1.

Le disposizioni contenute nel presente Codice Etico esprimono i principi fondamentali cui si ispira Colligo, e costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi generali di diligenza, correttezza e lealtà che qualificano l’adempimento delle prestazioni lavorative e il comportamento nell’ambiente di lavoro.

2.

Il Codice Etico è lo strumento di deontologia aziendale che ha l’obiettivo di formalizzare i principi e gli standard di comportamento da seguire in Colligo Italia. Nello stesso Codice si fissano le condizioni per la corretta applicazione di politiche e procedure specifiche di gestione. Si afferma quindi che il rispetto delle norme contenute in questo Codice Etico, delle leggi e delle norme in vigore in Italia, dei principi di correttezza e di onestà non è solo una questione legale ma un dovere morale.

3.

La finalità principale è quella di assicurare che tutte le attività della società siano svolte con onestà, integrità, correttezza e buona fede. Tutti coloro che prestano la loro opera in Colligo, senza distinzione di ruolo o eccezioni, sono tenuti a conoscere, osservare e far rispettare il Codice Etico nell’ambito delle proprie funzioni e responsabilità.

Art. 2 – Destinatari

1.

Le disposizioni del presente Codice Etico sono vincolanti per gli amministratori, per tutte le persone legate da rapporti di lavoro con Colligo, quale che sia il rapporto anche temporaneo che li lega alla stessa. Gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori sono di seguito definiti “Destinatari”.

2.

In particolare ai destinatari viene chiesto di:

3.

Colligo non instaurerà o darà continuità a rapporti con chiunque rifiuti di rispettare i principi del Codice o, dopo averne preso visione, manifesti comportamenti in contrasto con le norme in esso contenute.

Art. 3 – Comunicazione

1.

Colligo provvede ad informare tutti i destinatari sulle disposizioni e sulla applicazione raccomandandone la scrupolosa osservanza.

2.

In particolare, Colligo, attraverso le funzioni aziendali a ciò proposte provvede:

3.

Il Codice Etico è portato a conoscenza anche di tutti i soggetti terzi che ricevano incarichi da Colligo o che abbiano con essa rapporti stabili o temporanei.

4.

Il Codice Etico è pubblicato, con adeguato rilievo, sul sito della intranet aziendale Colligo, area risorse umane.

Art. 4 – Responsabilità

1.

Ciascun destinatario svolge la propria attività lavorativa e il proprio incarico con impegno professionale, diligenza, efficienza e correttezza, utilizzando al meglio gli strumenti e il tempo a sua disposizione ed assumendo le responsabilità connesse a ruolo assunto.

Art. 5 – Correttezza

2.

Tutte le azioni e i comportamenti tenuti da ciascuno dei destinatari nello svolgimento del proprio incarico sono ispirati a trasparenza, correttezza e reciproco rispetto e inclusione, nonché alla legittimità sotto l’aspetto formale e sostanziale. Il tutto secondo le norme vigenti e le procedure interne.

3.

In particolare, non sono consentiti:

4.

Ciascun destinatario non accetta, ne effettua, per sè o per altri pressioni, raccomandazioni o segnalazioni che possano recare pregiudizio alla Colligo. Ciascun destinatario respinge e non effettua promesse e/o offerte indebite di denaro o altri benefici, salvo che questi ultimi siano di modico valore e non correlati a richieste di nessun genere.

5.

Il perseguimento dell’interesse della società non può mai giustificare una condotta contraria ai principi di onestà e correttezza e rispetto.

Art 6. – Conflitto di interesse

1.

I destinatari perseguono, nello svolgimento del proprio incarico o funzione, gli obiettivi e gli interessi generali di Colligo e si astengono, pertanto, da attività, comportamenti e atti comunque incompatibili con gli obblighi connessi al rapporto intrattenuto. I destinatari non devono trovarsi in qualsiasi situazione di conflitto di interesse tra attività economiche personali e mansioni ricoperte in Colligo.

2.

I destinatari informano immediatamente il proprio superiore gerarchico di situazioni o attività nelle quali potrebbero essere titolari di interessi in conflitto (o qualora di tali interessi siano titolari prossimi congiunti) ed in ogni altro caso in cui ricorrano rilevanti ragioni di convenienza.

3.

Sono proibiti comportamenti collusivi, favori, pressioni e sollecitazioni verso terzi al fine di ottenere vantaggi personali e/o di carriera per sé o per altri.

Art. 7 – Riservatezza

1.

Colligo garantisce il mantenimento della riservatezza delle informazioni riguardanti la società, gli amministratori, i dipendenti, i collaboratori, i clienti ed i fornitori.

2.

Nell’ambito dello svolgimento delle proprie attività, i destinatari osservano la massima cura e diligenza in relazione a dati personali (1) e informazioni aziendali, con la finalità di assicurarne la riservatezza, evitandone l’utilizzo non coerente con il rapporto con la Società, nonché la diffusione, perdita, distruzione o modificazione non autorizzata, e in ogni caso l’utilizzo con modalità, da parte di soggetti e per obiettivi diversi da quelli per i quali sono stati acquisiti e si trovano nella disponibilità della Società. Sono considerati, a titolo esemplificativo, informazioni riservate: i piani aziendali, i piani strategici/economici/finanziari/contabili, contratti e preventivi commerciali, accordi societari; i progetti e i piani di investimento; i dati relativi al personale, ai clienti, ai fornitori, agli utenti e, in generale, tutti i dati personali.

3.

I destinatari che, per ragioni di ufficio, venissero a conoscenza di una informazione riservata non devono comunicarla a terzi se non per ragioni di ufficio o professionali e comunque soltanto previa autorizzazione del proprio responsabile. Nelle comunicazioni a terzi deve essere dichiarato il carattere riservato delle informazioni trasmesse e l’obbligo alla riservatezza anche da parte del soggetto terzo. La circolazione interna o verso terzi dei documenti contenenti

informazioni riservate, deve essere organizzata in modo attento e scrupoloso onde evitare pregiudizi nei confronti di Colligo. In particolare è fatto divieto di consultare dati riservati con scopi non professionali.

4.

Ogni violazione sarà oggetto di specifico provvedimento disciplinare.

5.

Le clausole di Riservatezza restano valide anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro o collaborazione con Colligo.

Art. 8 – Utilizzo dei beni aziendali

1.

Negli orari di lavoro, utilizzando gli strumenti di lavoro, i destinatari (amministratori, dipendenti, collaboratori) non possono svolgere attività che non siano strettamente connesse con i doveri di ufficio e/o che entrino in conflitto con gli interessi dell’azienda.

2.

Ogni destinatario è tenuto ad operare con diligenza per tutelare le risorse aziendali attraverso comportamenti responsabili ed in linea con le procedure operative predisposte. E’ unico responsabile delle risorse a lui affidate e ha il dovere di utilizzare i beni e le risorse aziendali, a cui ha accesso con modalità idonee a proteggerne il valore.

3.

E’ vietato ogni utilizzo di detti beni e risorse che sia in contrasto con gli interessi di Colligo o che sia dettato da motivi professionali estranei al rapporto in essere con la società. A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, sono considerate risorse aziendali gli articoli di cancelleria, gli strumenti informatici, la posta elettronica, gli arredi, i gadgets ecc.

4.

Per quanto riguarda le applicazioni informatiche, ogni destinatario è tenuto ad osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali per la protezione e il controllo dei sistemi informatici. In particolare è tenuto a:

Art. 9 – Omaggi e liberalità

1.

E’ fatto divieto di offrire direttamente o indirettamente e a titolo personale, denaro, regali o benefici di qualsiasi natura a cliente, fornitori, partner e a chiunque abbia rapporti con la società allo scopo di trarre indebiti vantaggi. Atti di cortesia commerciale, come omaggi o forme di ospitalità, sono consentiti solo ed esclusivamente con l’autorizzazione della direzione, purchè di modico valore e comunque tali da non compromettere l’integrità e la reputazione di una delle due parti e da non influenzare l’autonomia di giudizio del destinatario.

2.

Allo stesso modo i destinatari non possono ricevere omaggi, inviti o trattamenti di favore, se non nei limiti delle normali relazioni di cortesia purchè di valore puramente simbolico

Art. 10 – Relazioni d’affari

3.

Colligo nello svolgimento delle relazioni d’affari si ispira ai principi di legalità, lealtà e correttezza.

Art. 11 – Rapporti con i clienti

1.

Il personale, nell’ambito delle proprie competenze, deve offrire al cliente risposte soddisfacenti.

2.

In tale ottica è cura dei dipendenti preposti al rapporto con la clientela fornire I rapporti intrattenuti con la clientela devono essere improntati a lealtà, trasparenza e riservatezza e caratterizzati da cortesia e professionalità.

3.

informazioni quanto più possibile chiare, complete e comprensibili all’interlocutore.

4.

Nella scelta dei soggetti con cui intrattenere rapporti commerciali, il personale preposto deve rifiutare ogni forma di condizionamento, interno od esterno, volto a influenzarne le decisioni in modo non rispondente all’interesse dell’azienda o ai principi di correttezza e trasparenza enunciati nel Codice Etico.

Art.12 – Rapporti con i fornitori

1.

Colligo gestisce i rapporti con i fornitori ispirandosi a principi di legalità, lealtà ed efficienza.

2.

La selezione dei fornitori e la determinazione degli acquisti di beni e/o servizi devono avvenire nel rispetto dei principi del presente Codice Etico.

3.

Nei confronti dei fornitori, Colligo applica i medesimi principi che devono caratterizzare i rapporti commerciali con la clientela, verificando in particolare la qualità del servizio reso e le modalità di svolgimento del medesimo.

4.

Nessun Destinatario, anche se soggetto a pressioni, deve promettere e/o versare somme, promettere e/o concedere beni di qualsiasi genere o altri benefici, anche indiretti, a fornitori. Nessun destinatario può eludere le suddette prescrizioni, ad esempio ricorrendo a forme diverse di aiuti o contribuzioni sotto veste di sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità, etc. che abbiano le finalità sopra citate.

5.

La Società si impegna ad informare i fornitori in modo completo, veritiero, corretto e tempestivo sulle caratteristiche della propria attività, sulla natura dell’impresa e sulle forme e tempi di pagamento.

Art. 13 – Rapporti con le istituzioni

1.

I rapporti di Colligo nei confronti delle istituzioni pubbliche nazionali, comunitarie e internazionali (“Istituzioni”) nonché nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio ovvero organi, rappresentanti, mandatari, esponenti, membri, dipendenti, consulenti, incaricati di pubbliche funzioni o servizi, di pubbliche istituzioni, di pubbliche amministrazioni, di enti pubblici, anche economici, di enti o società pubbliche di carattere locale, nazionale o internazionale (“Pubblici Funzionari”) sono intrattenuti da ciascun Amministratore e da ciascun Dipendente, quale che sia la funzione o l’incarico, o, se del caso, da ciascun Collaboratore, nel rispetto della normativa vigente, dei principi definiti nel presente Codice Etico nonché delle procedure aziendali, sulla base dei criteri generali di correttezza, onestà e di lealtà.

2.

Fermi restando tutti gli obblighi imposti dalla vigente normativa in materia, Colligo si astiene – nel corso di trattative d’affari, di richieste o di rapporti commerciali con le Istituzioni o con Pubblici Funzionari – dall’intraprendere (direttamente o indirettamente) le seguenti azioni:

Art 14 – Rapporti con i dipendenti

1.

I rapporti con i dipendenti sono regolati da appositi contratti, in adempimento dei quali Colligo fornisce tutte le informazioni necessarie a definire le caratteristiche delle mansioni e delle attività da svolgere, gli elementi normativi che regolano il rapporto instaurato ed i compensi spettanti.

2.

Tutti i dipendenti devono agire lealmente al fine di rispettare gli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto di lavoro, assicurando le prestazioni richieste ed uniformando i propri comportamenti all’osservanza della Legge, dei regolamenti e della normativa interna, dei contratti di lavoro, dei codici di comportamento di categoria ed aziendali, nonché del Codice Etico.

3.

Nella scelta dei propri dipendenti Colligo si attiene a criteri di correttezza e buona fede, incentrando le selezioni sulla corrispondenza dei profili dei candidati alle attuali e/o prospettiche esigenze aziendali, nel rispetto delle pari opportunità e senza attuare discriminazioni di sorta, promuovendo l’adozione di comportamenti e linguaggio in grado di creare un ambiente di lavoro rispettoso delle diversità di genere

Art. 15 – Rapporti con i collaboratori esterni

1.

Le disposizioni relative ai dipendenti di cui al precedente art. 15 si applicano, in quanto compatibili, anche ai rapporti con i collaboratori esterni.

Art. 16 – Rapporti con gli organi di informazione

1.

I rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di informazione sono riservati alla direzione e alle funzioni aziendali preposte.

2.

Le comunicazioni verso l’ambiente esterno devono essere veritiere, trasparenti e conformi alle politiche ed ai programmi aziendali. Il Personale non può rilasciare comunicazioni formali o informali verso l’esterno senza espressa autorizzazione della funzione competente.

Art. 17 – Trasparenza della contabilità

1.

Colligo è consapevole dell’importanza della trasparenza, accuratezza e completezza delle informazioni contabili e si adopera per disporre di un sistema amministrativo-contabile affidabile nel rappresentare correttamente i fatti di gestione e nel fornire gli strumenti per identificare, prevenire e gestire i rischi di qualsivoglia natura, le frodi e i comportamenti scorretti.

2.

Tutti i destinatari sono tenuti ad operare affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente, in modo che il sistema amministrativo-contabile sia in grado di fornire tutte le informazioni richieste dalle normative civilistiche e fiscali, nonché dalle esigenze di una corretta gestione. Tutti i destinatari, a qualsiasi titolo coinvolti nelle attività di formazione del bilancio, devono tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari e delle procedure aziendali, al fine di fornire un’informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Colligo.

3.

Tutte le azioni, le operazioni e le transazioni poste in essere nell’interesse o a vantaggio della Società devono essere ispirate alla legittimità sotto l’aspetto sia formale che sostanziale e alla chiarezza e verità nei riscontri contabili, secondo le norme vigenti e le procedure stabilite.

Art. 18 – Sistema dei controlli interni

1.

Per sistema di controlli interni si intende l’insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative che mirano ad assicurare il rispetto delle strategie aziendali ed il conseguimento dell’efficacia e dell’efficienza dei processi aziendali, della salvaguardia dei valori, dell’affidabilità e integrità delle informazioni contabili e gestionali, della conformità delle attività con la legge, con i regolamenti e le procedure interne.

Art. 19 – Le procedure interne

1.

Tutti coloro che operano in Colligo o hanno rapporti a vario titolo con essa, quali Amministratori, Dipendenti, consulenti, etc. debbono osservare nel modo più rigoroso le procedure aziendali che regolano le varie operazioni e funzioni. Eventuali inosservanze sono sanzionabili.

Art. 20 – Salute, sicurezza e ambiente

1.

Nell’ambito della propria attività Colligo si ispira al principio di rispetto e salvaguardia dell’ambiente e persegue l’obiettivo di tutelare la sicurezza e la salute dei destinatari, adottando tutte le misure previste a tal fine dalla legge.

2.

Colligo si impegna a creare un ambiente di lavoro adeguato dal Punto di vista della sicurezza e della salute psico-fisica, contrastando comportamenti discriminatori o lesivi della dignità della persona e contrari alla parità di genere, attuando comportamenti di accoglienza e valorizzazione delle diversità.

3.

Tutto il personale deve attenersi scrupolosamente alle disposizioni interne dettate in materia di sicurezza e salute, astenendosi dal porre in essere condotte potenzialmente nocive per la salute e l’integrità fisica proprie ed altrui, segnalando ai propri superiori o alle strutture aziendali competenti eventuali situazioni di pericolo o violazioni della normativa interna.

Art. 21 – Reati informatici

1.

Tutti coloro che operano in Colligo o hanno rapporti a vario titolo con essa, quali Amministratori, Dipendenti, consulenti, etc. devono osservare la Legge relativa ai Reati L. 547 del 1993 relativa a:

Art. 22 – Le sanzioni

1.

La violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice Etico comporta, a carico dei destinatari responsabili di tali violazioni – laddove ritenuto necessario per la tutela degli interessi aziendali e compatibilmente con quanto previsto dal quadro normativo vigente – l’applicazione dei provvedimenti sanzionatori indicati nei punti 2,3 e 4 del presente articolo.

2.

L’osservanza delle norme del Codice Etico deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti dell’azienda ai sensi e per gli effetti dell’art.2104, 2105 e 2106 del Codice Civile. Le violazioni delle norme del Codice Etico potranno costituire inadempimento delle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito

disciplinare, nel rispetto delle procedure previste dall’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, con ogni conseguenza di Legge, anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro, e potrà comportare il risarcimento dei danni dalle stesse derivanti.

3.

L’osservanza del Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte dai collaboratori non subordinati e/o soggetti aventi relazioni d’affari con la Società.

4.

La violazione delle norme del Codice Etico potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di Legge, anche in ordine alla risoluzione del contratto e/o dell’incarico e potrà comportare il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti.

5.

Qualsiasi comportamento posto in essere dai destinatari che intrattengono rapporti con la Società, in contrasto con le regole previste nel Codice etico, potrà determinare l’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, oltre all’eventuale richiesta di risarcimento danni.

6.

La società si impegna a prevedere e ad irrogare, con coerenza, imparzialità ed uniformità, sanzioni proporzionate alle rispettive violazioni del Codice e conformi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro.

Art. 23- Segnalazioni delle violazioni

1.

Le segnalazioni delle violazioni ed i quesiti dovranno essere indirizzati alla Direzione, anche in forma anonima attraverso la procedura del WhistleBlowing.

2.

Ogni violazione segnalata nella sua specifica fattispecie, determinerà il rinvio degli aspetti sanzionatori all’applicazione delle leggi, dei regolamenti e/o dei contratti (di lavoro, di collaborazione, di appalto o altri).

3.

A coloro che inoltreranno le segnalazioni viene garantita l’assenza di qualsiasi ritorsione o atto che possa costituire una forma di discriminazione o ritorsione.

Art. 24 – Disposizione finali

1.

Il Codice Etico è approvato dall’Amministratore Unico di Colligo.

2.

Eventuali futuri aggiornamenti in relazione all’evoluzione economica, finanziaria ed operativa di Colligo nonché all’evoluzione della sensibilità civile, saranno approvati dall’Amministratore Unnico e diffusi tempestivamente a tutti i destinatari.

1 “Dato personale”: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (art. 4, Regolamento UE 2016/679)