MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AZIENDALE
adottato dalla S.p.A. Colligo, con sede legale in Roma, Via Giacomo Peroni 400/406, C.F. e partita IVA n. 04566121218, in persona del suo Presidente e Amministratore Delegato, Dott. Gianpiero Manzone, ai sensi dell’articolo 6 del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante il titolo “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, che ha adeguato la normativa in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l’Italia aveva già da tempo aderito.
Con il D. Lgs. 231/2001 è stato introdotto nell’ordinamento italiano, sulla scorta delle sopra riportate premesse, un regime di responsabilità a carico degli enti giuridici nel caso di compimento di reati nell’interesse o a vantaggio degli stessi, con alcune eccezioni specificamente previste.
La S.p.A. Colligo ha pertanto ritenuto conforme ai criteri ispiratori della propria attività imprenditoriale procedere all’adozione – ed alla successiva attuazione – di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo Aziendale, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 231/2001.
I destinatari delle disposizioni contenute nel presente Modello si identificano con tutti i soggetti che operano direttamente o indirettamente per la Società: in particolare amministratori, dipendenti, collaboratori, consulenti e fornitori.
INDICE
I – Introduzione alla responsabilità amministrativa delle società
I.1) Il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
I.2) I potenziali autori dei reati
I.3) Le ipotesi di esonero dalla responsabilità amministrativa
II – Il Modello di organizzazione, gestione e controllo aziendale
a) Le disposizioni generali del D. Lgs. 231/2001
II.a.1) L’adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo aziendale
II.a.2) I requisiti del documento
b) La struttura del Modello adottato dalla S.p.A. Colligo
II.b.1) Criteri di redazione dell’atto
II.b.2) I documenti su cui si fonda il Modello
II.b.3) Le finalità del Modello
II.b.4) Pubblicità del Modello e suoi eventuali aggiornamenti
III – Il sistema organizzativo, le deleghe e i poteri all’interno della S.p.A. Colligo
III.2) Organi amministrativi e di controllo
V.1) Gestione delle risorse economiche e finanziarie
V.2) Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
V.3) Delitti informatici e in materia di diritto d’autore
VI – Il sistema disciplinare e sanzionatorio della S.p.A. Colligo
VII – L’Organismo di Vigilanza della S.p.A. Colligo
VIII – Flussi informativi all’Organismo di Vigilanza e whistleblowing
IX – Aggiornamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo
X – Princìpi di comportamento generali
I – Introduzione alla responsabilità amministrativa delle società
I.1) Il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
La Responsabilità Amministrativa delle Persone Giuridiche è stata introdotta nell’Ordinamento Italiano in attuazione dei principi affermati con le seguenti Convenzioni internazionali:
- Convenzione di Bruxelles del 26.07.1995, relativa alla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea;
- Convenzione di Bruxelles del 26.05.1997, in merito alla lotta alla corruzione dei Funzionari della Comunità Europea o degli Stati Membri;
- Convenzione Ocse del 17.12.1997, sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali;
- Convenzione delle Nazioni Unite sottoscritta durante la Conferenza di Palermo del 12-15 dicembre 2000, relativa alla lotta contro il crimine organizzato transnazionale.
La normativa è stata successivamente integrata in seguito alle deliberazioni adottate con i seguenti atti:
- Convenzione del Consiglio d’Europa di Budapest del 23.11.2001, sulla criminalità informatica;
- Convenzione delle Nazioni Unite sottoscritta durante la Conferenza di Merida del dicembre 2003, contro la corruzione;
- Convenzione del Consiglio d’Europa di Varsavia del 16.05.2005, in merito alla prevenzione del terrorismo.
I.2) I potenziali autori dei reati
La responsabilità penale degli Enti – definizione comprensiva di imprese, società ed associazioni, forniti e/o privi di personalità giuridica – è prevista dall’art. 5, comma I, del D. Lgs. 231/2001 per alcuni reati commessi nell’interesse o a vantaggio degli stessi, da:
“a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione ed il controllo degli Enti medesimi”;
ovvero “b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati”.
Si tratta di una responsabilità diretta, che si aggiunge a quella personale di chi abbia materialmente compiuto l’illecito, con l’intento di punire l’Ente laddove lo stesso possa trarne vantaggio: per questa ragione sussiste anche laddove il reato sia stato commesso all’estero da Enti che abbiano nel territorio italiano la loro sede principale, qualora per gli stessi fatti non proceda lo Stato in cui si trova il luogo ove si sono verificati.
La responsabilità dell’Ente sussiste anche quando l’autore del reato non è stato identificato o non è imputabile, nonché in caso di estinzione del reato per causa diversa dall’amnistia.
I.3) Le ipotesi di esonero dalla responsabilità amministrativa
L’art. 6 del D. Lgs. 231/2001 prevede una forma di esonero dell’Ente dalla responsabilità amministrativa, qualora:
- Lo stesso abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- Il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento, sia affidato ad un Organismo dotato di poteri di iniziativa e di controllo (Organismo di Vigilanza, per brevità O.d.V.);
- Coloro che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione, gestione e controllo;
- Non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo di Vigilanza.
I.4) Le sanzioni
La responsabilità dell’Ente si aggiunge, in via autonoma, a quella della persona fisica che abbia materialmente commesso il reato e comporta l’irrogazione di specifiche sanzioni.
Queste possono essere (Sezione II del D. Lgs. 231/2001):
Sanzione pecuniaria: sempre applicata in caso di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e s.m.i., questo tipo di sanzione è indicata per mezzo di limiti edittali enunciati numericamente in quote, il cui valore è stato fissato sul piano normativo tra € 258,00 ed € 1.549,00. La sanzione pecuniaria è commisurata alla gravità del fatto, al grado di responsabilità dell’Ente ed alle attività svolte dall’Ente al fine di eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e di prevenire la commissione di ulteriori illeciti.
Sanzioni Interdittive: applicabili congiuntamente alla pena pecuniaria soltanto in relazione a fattispecie di reato specificamente indicate e quando ricorrano particolari condizioni (ad esempio laddove l’Ente abbia tratto dal reato presupposto un profitto di rilevante entità).
Le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma II, del D.Lgs. 231/2001 sono:
- Interdizione dall’esercizio dell’attività;
- Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
- Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
La loro applicazione è temporanea e la durata è variabile tra un minimo di 3 mesi ed un massimo di 2 anni, in funzione della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell’Ente e delle attività svolte dall’Ente al fine di eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. In taluni casi la sanzione interdittiva può diventare definitiva (particolare gravità del reato, reiterazione dell’illecito, condanne precedenti, ecc.) o può essere applicata congiuntamente ad altre sanzioni interdittive.
Pubblicazione della sentenza: disposta, secondo la valutazione operata dal Giudice e per una sola volta, in caso di applicazione di sanzione interdittiva.
Confisca: si tratta di una sanzione accessoria comminata con la sentenza di condanna e riguarda il prezzo e/o profitto ricavato dal reato, ad eccezione della parte che può essere restituita al danneggiato e/o dei diritti acquisiti da eventuali terzi in buona fede.
I.5 I reati
Le fattispecie di reato per le quali l’Ente può essere ritenuto responsabile, qualora commesse nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti di cui all’art. 5, sono indicate nella Sezione III del D. Lgs. 231/2001 – recentemente integrata con la Legge 9 marzo 2022, n. 22, recante nuove disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale – e vengono di seguito schematicamente illustrate:
Rif. D. Lgs. 231/2001 | Reati Presupposto | |||
Art. 24 | Delitti a tutela dell’attività di finanziamento, erogazioni e forniture pubbliche, commessi in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell’Unione europea: malversazione (art. 316 bis c.p.) ed indebita percezione di erogazioni (art. 316-ter c.p.) a danno dello Stato, frode in pubbliche forniture (art. 356 c.p.), truffa ai danni dello Stato e di altro ente pubblico (art. 640 co. 2 c.p.), truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.) | |||
Art. 24 | Frode informatica in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell’Unione europea (art. 640 ter c.p.) | |||
Art. 24 bis | Delitti informatici e trattamento illecito di dati: accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.) e detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti a tal fine (art. 615 quater c.p.) o diretti al danneggiamento o all’interruzione del sistema (art. 615 quinquies c.p.); intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater) e detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature atte a tal fine (art. 617 quinquies c.p.); danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (artt. 635 bis e 635 ter c.p.) o di sistemi informatici o telematici (artt. 635-quater e 635 quinquies c.p.); falsità in documenti informatici pubblici aventi efficacia probatoria (art. 491 bis c.p.); violazione, da parte del prestatore di servizi di certificazione di firma elettronica, degli obblighi di legge per il rilascio di certificati qualificati (art. 640 quinquies c.p.). | |||
Art. 24 ter | Delitti di criminalità organizzata: associazione per delinquere (art. 416 c.p.); associazione per delinquere di stampo mafioso (art. 416 bis c.p.); scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.); sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.); associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990); delitti in materia di armi da guerra, clandestine o da sparo di cui all’art. 407 co. 2 lett a) n. 5 c.p.p.; delitti commessi al fine di agevolare l’attività delle associazioni di stampo mafioso, o avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo che le caratterizza e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva. | |||
Art. 25 | Delitti contro la pubblica amministrazione: fattispecie incentrate sullo scambio illecito tra abuso di funzioni pubbliche ed indebita utilità, tra cui rilevano – da chiunque siano commesse – concussione (art. 317 c.p.) e corruzione nelle sue diverse forme (per l’esercizio della funzione, per un atto contrario ai doveri d’ufficio, in atti giudiziari: artt. 318, 319 e 319 ter c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.), traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.); delitti di peculato (art. 314 c.p. e 316 c.p.) e di abuso di ufficio (art. 323 c.p.), se il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea. | |||
Art. 25 bis | Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo o in segni di riconoscimento: alterazione e falsificazione di monete (artt 453 e 454 c.p.); spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate, anche in buona fede (art. 453, 455, 457 c.p.); Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.); contraffazione di carta filigranata che si adopera per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.), nonchè fabbricazione o detenzione di filigrane di strumenti destinati alla falsificazione (art. 461 c.p.); uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.); contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.); introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.). | |||
Art. 25 bis1 | Delitti contro l’industria ed il commercio: turbata libertà dell’industria o del commercio (art. 513 c.p.); illecita concorrenza posta in essere con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.); frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.) e nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.); vendita di sostanze alimentari non genuine (art. 516 c.p.,) o di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.); contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.). | |||
Art. 25 ter | Reati societari: reati di false comunicazioni sociali (art. 2621, 2621 bis, 2622, 2622 c.c.); impedimento od ostacolo alle attività di controllo degli organi sociali, che abbia causato danno ai soci (art. 2625 co. 2 c.c.); indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.); ripartizione illegale degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.); operazioni illecite sulle azioni o quote sociali (art. 2628 c.c.); effettuazione di riduzioni del capitale sociale, fusioni con altra società o scissioni in pregiudizio dei creditori (art 2629 c.c.); omessa comunicazione del conflitto d’interessi (art. 2629 bis c.c.); formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 c.c.); indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.); illecita influenza sull’assemblea con atti simulati o fraudolenti (art. 2636 c.c.); aggiotaggio (art. 2637 c.c.); ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 co. 1 e 2 c.c.); corruzione ed istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 co. 3 e 2635 bis co. 1 c.c.). | |||
Art. 25 quater | Delitti con finalità di terrorismo o eversione dell’ordinamento costituzionale, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali. La finalità di terrorismo, descritta dall’art. 270 sexies c.p., caratterizza le condotte che, per la loro natura o per il contesto nel quale vengono poste in essere, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un’organizzazione internazionale ed hanno lo scopo di intimidire la popolazione, o di costringere i poteri pubblici o un’organizzazione internazionale a compiere od omettere un atto, oppure ancora di destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un’organizzazione internazionale. | |||
Art. 25 quater 1 | Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili in assenza di esigenze terapeutiche (art. 583 bis c.p.) | |||
Art. 25 quinquies | Delitti contro la personalità individuale: riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.); tratta di persone (art. 601 c.p.); acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.); intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.: c.d. “caporalato”); prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.); delitti in materia di pornografia minorile (art. 600 ter co. 1 e 2 c.p.) e detenzione o accesso a materiale pedopornografico (art. 600 quater c.p.), anche virtuale (art. 600 quater.1 c.p.); iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.); adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.) | |||
Art. 25 sexies | Reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (artt. 184 e 185 d.lgs. 58/1998) | |||
Art. 25 septies | Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (artt. 589 e 590 co. 3 c.p.) | |||
Art. 25 octies | Delitti a contrasto della circolazione illecita dei beni: ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648 bis c.p.), autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ((art. 648 ter) c.p.). | |||
Art. 25 octies 1 | Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti: indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito o altri strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 ter c.p.); detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 quater c.p.); frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640 ter co. 2 c.p.); ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando abbia ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti. | |||
Art. 25 nonies | Delitti in materia di violazione del diritto d’autore: messa a disposizione del pubblico opere o parti di opere dell’ingegno protette, o non destinate alla pubblicazione, mediante immissione in un sistema di reti telematiche (art. 171 co. 1 lett abis e co. 3 l. 633/1941); abusiva duplicazione a fini di profitto di programmi per elaboratore, nonché distribuzione, importazione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale, concessione in locazione a fini di profitto di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE (art. 171 bis co. 1 l. 633/1941); predisposizione di mezzi per rimuovere arbitrariamente o per eludere dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171 bis co. 1 l. 633/1941); abusiva riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati, estrazione, reimpiego, distribuzione, vendita o concessone in locazione di banche dati (art. 171 bis co. 2 l. 633/1941); abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico di opere dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi, oppure di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali, drammatico-musicali o multimediali; introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita, distribuzione, commercio, noleggio, cessione, proiezione in pubblico, trasmissione via radio o tv di duplicazioni o riproduzioni abusive di opere dell’ingegno o letterario, o di videocassette, musicassette ed ogni altro supporto analogo in violazione delle norme in tema di contrassegno S.I.A.E.; importazione, detenzione per la vendita, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l’accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; rimozione o alterazione abusiva di informazioni elettroniche sul diritto d’autore; abusiva riproduzione, duplicazione, trasmissione, diffusione, vendita, cessione, importazione di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, di un’opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore (art. 171 ter l. 633/1941); mancata comunicazione alla S.I.A.E. dei dati identificativi dei supporti non soggetti al contrassegno, o falsa dichiarazione circa l’assolvimento dell’obbligo (art. 171 septies l. 633/1941); fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modificazione, utilizzo per uso pubblico o privato di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, satellite o cavo (art. 171 octies l. 633/1941). | |||
Art. 25 decies | Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria con violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità, (art. 377 bis c.p.) | |||
Art. 25 undecies | Reati Ambientali: inquinamento e disastro ambientale, anche colposi (artt. 452 bis, 452 quater c.p. e 452 quinquies c.p.); associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti contro l’ambiente o all’acquisizione della gestione o del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale (art. 452-octies c.p.); traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.); uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.); distruzione o deterioramento di habitat all’interno di siti protetti (art. 733 bis c.p.); scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in assenza di autorizzazione, in difformità dalle prescrizioni dell’autorità competente oppure oltre i limiti consentiti, scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, scarico in mare di sostanze o materiali vietati da parte di navi od aeromobili (art. 137 co. 2, 3, 5, 11 e 13 d.lgs. 152/2006); attività non autorizzata di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti, discarica non autorizzata, miscelazione non consentita di rifiuti, deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256 co. 1, 3, 5 e 6 d.lgs. 152/2006); inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, in caso di omessa bonifica del sito (art. 257 co. 1 e 2 d.lgs. 152/2006); falsità in certificati di analisi di rifiuti (art. 258 co. 4 e 260 bis co. 6, 7 e 8 d.lgs. 152/2006); traffico illecito di rifiuti (art. 259 co. 1 d.lgs. 152/2006); attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.); superamento dei dei valori limite di emissione e di qualità dell’aria (art. 279 co. 5 d.lgs. 152/2006); reati in materia di commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 1, 2, 3 bis e 6 l. 150/1992); violazione delle norme in materia di cessazione e riduzione dell’impego di sostanze lesive dell’ozono stratosferico e dannose per l’ambiente (art. 3 co. 6 l. 549/1993); inquinamento doloso e colposo provocato da navi (artt. 8 e 9 d.lgs. 202/2007). | |||
Art. 25 duodecies | Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 co. 12 bis d.lgs. 286/1998); favoreggiamento dell’immigrazione clandestina (art. 12 co. 3, 3 bis, 3 ter e 5 d.lgs. 286/1998). | |||
Art. 25 terdecies | Razzismo e xenofobia: propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 bis c.p.) | |||
Art. 25 quaterdecies | Frode in competizioni sportive (art. 1 l. 401/1989), esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 4 l. 401/1989). | |||
Art. 25 quinquiesdecies | Reati tributari: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. 74/2000); dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d.lgs. 74/2000); emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. 74/2000); occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d.lgs. 74/2000); sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 d.lgs. 74/2000); delitti previsti dal d.lgs. 74/2000, se commessi nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro. | |||
Art. 25 sexiesdecies | Contrabbando: reati previsti dal d.P.R. 43/1973 (testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale). | |||
Art. 25 septiesdecies | Delitti contro il patrimonio culturale: violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518 nonies c.p.); furto, appropriazione indebita e ricettazione di beni culturali (artt. 518 bis, 518 ter e 518 quater c.p.); falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518 octies c.p.); illecita importazione, uscita o esportazione di beni culturali (artt. 518 decies e 518 undecies c.p.); distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518 duodecies c.p.); contraffazione di opere d’arte (art. 518 quaterdecies c.p.) | |||
Art. 25 octiesdecies | Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.); devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.) | |||
Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà qualora si tratti di delitti tentati; l’ente non risponde quando abbia volontariamente impedito il compimento dell’azione o la realizzazione dell’evento.
II – Il Modello di organizzazione, gestione e controllo aziendale
a) Le disposizioni generali del D. Lgs. 231/2001
II.a.1) L’adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo aziendale
Come si è avuto modo di osservare al paragrafo I.3, l’art. 6 del D. Lgs. 231/2001 prevede che, in caso di commissione di uno o più dei reati dai quali può scaturire la sua responsabilità amministrativa, l’Ente venga esonerato dalla stessa laddove dimostri di aver adottato ed attuato efficacemente un Modello di organizzazione, gestione e controllo aziendale idoneo a prevenire il verificarsi delle fattispecie rilevanti e di aver costituito un Organismo di Vigilanza con compiti di controllo interno in merito all’efficacia, all’efficienza e, più in generale, all’adeguatezza del documento organizzativo.
A questo proposito, pare opportuno precisare che l’adozione del Modello non è obbligatoria bensì facoltativa per l’Ente: pertanto la mancata adozione non è soggetta ad alcuna sanzione.
La mancanza di questo atto, tuttavia, espone l’Ente alla responsabilità per gli illeciti rientranti nelle previsioni del D. Lgs. 231/2001, laddove gli stessi siano stati commessi dai soggetti rilevanti. Pertanto, nonostante la ricordata facoltà dell’Ente, di fatto l’adozione del Modello diviene obbligatoria se si vuole beneficiare della ricordata disposizione esimente.
II.a.2) I requisiti del documento
Ai sensi dell’art. 6, comma II, del D. Lgs. 231/2001, il Modello di organizzazione, gestione e controllo aziendale deve:
- Individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- Prevedere adeguati protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’Ente in relazione ai reati da prevenire;
- Individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- Prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di vigilanza, deputato a verificare il funzionamento e l’osservanza del Modello e degli atti allo stesso collegati;
- Introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.
b) La struttura del Modello adottato dalla S.p.A. Colligo
II.b.1) Criteri di redazione dell’atto
La S.p.A. Colligo, al fine di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione dell’attività imprenditoriale, oltre che a tutela della posizione e dell’immagine aziendale e del lavoro dei suoi dipendenti e collaboratori, ha ritenuto opportuno procedere alla predisposizione ed attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.
Per la stesura del Modello si è proceduto alla valutazione del contesto aziendale attraverso l’analisi dell’evoluzione storica dell’impresa, l’audizione dei responsabili dei settori più significativi e l’esame dei documenti utilizzati per l’attuazione delle pratiche dirette al raggiungimento degli obiettivi fissati nel corso del tempo.
Le informazioni raccolte sono state utilizzate, unitamente a valutazioni specifiche, per individuare le aree di rischio, ovvero i settori funzionali nel cui ambito possono concretizzarsi i reati di cui al D. Lgs. 231/2001, con le relative attività sensibili, ovvero le operazioni idonee a generare potenziali occasioni di reato, tenendo altresì conto dei processi comuni al loro svolgimento.
In quest’ottica il Modello, pur essendo stato elaborato in ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs. 231/2001, si inserisce in un più ampio sistema di controllo interno adottato dalla Società, tenendo conto delle regole di governance derivanti dalle leggi vigenti.
II.b.2) I documenti su cui si fonda il Modello
Attualmente il Modello di organizzazione, gestione e controllo aziendale della S.p.A. Colligo è costituito dai seguenti documenti:
- Il Codice etico, la cui versione attualmente in vigore (2.0) è stata approvata dagli organi amministrativi in data 1 luglio 2019 (all. 1);
- Il presente Modello;
- Il Regolamento dell’Organismo di Vigilanza, diretto a definire la struttura, i princìpi di funzionamento e i compiti di questo organo collegiale, noinché i flussi informativi del medesimo con le varie funzioni aziendali;
- Il Disciplinare sull’uso di internet, della posta elettronica e degli strumenti aziendali (all. 2);
- Il Documento informativo per i lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro ex art. 36 d.lgs. 81/2008 (all. 3);
- Il Documento informativo sulla procedura di segnalazione tramite whistlelink (all. 4).
II.b.3) Le finalità del Modello
Il presente atto si propone di:
- Prevenire o contrastare la commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 e s.m.i., e, di conseguenza, le rispettive sanzioni;
- Tutelare l’impresa in caso di commissione dei reati previsti dalla norma da parte di soggetti che operano, direttamente o indirettamente, per suo conto, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 231/2001 e, conseguentemente, eliminare e/o limitare i costi (sanzioni pecuniarie, confisca dell’illecito, provvedimenti cautelari, ecc.) e i danni (perdita di reputazione, sanzioni interdittive, perdita di valore economico della società ovvero della sua competitività, ecc.) da questi derivanti;
- Introdurre e/o rafforzare una maggiore consapevolezza dei ruoli ricoperti e delle responsabilità assunte da parte di tutti i soggetti coinvolti nell’attività dell’impresa, al fine di garantire comportamenti corretti sia dal punto di vista legale, sia sotto il profilo etico/morale;
- Fornire indicazioni comportamentali, soprattutto facendo riferimento a situazioni “a rischio” o anomale, favorendo il ricorso alla documentazione delle attività svolte dalla Società, anche ricorrendo ad appositi sistemi informatici;
- Attuare e/o rafforzare una “cultura” dei controlli (monitoraggi, verifiche, valutazioni) delle attività della Società.
II.b.4) Pubblicità del Modello e suoi eventuali aggiornamenti
Il Modello verrà portato a conoscenza di tutti i soggetti che operano per la S.p.A. Colligo mediante affissione in bacheca pubblica interna.
Una copia per la consultazione sarà custodita presso gli uffici amministrativi della Società, fermo restando che per i dipendenti, collaboratori e fornitori sarà reso disponibile sulla rete intranet aziendale, ovvero fornito in formato cartaceo a richiesta degli interessati.
Tutti coloro che operano per l’impresa sono chiamati a condividere e rispettare i princìpi, le direttive e gli obblighi contenuti nel Codice Etico e nel Modello e, di conseguenza, a non porre in atto e/o istigare comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato considerate.
Il Modello è soggetto a modifiche, aggiornamenti ed integrazioni in occasione di cambiamenti della struttura organizzativa e funzionale della Società, aggiornamenti normativi, evidenze derivanti dalla sua applicazione.
Posto che l’efficace attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo aziendale dipende dalla condivisione, da parte di tutti i soggetti operanti per la Società, dei valori e dei principi individuati nel Codice Etico e delle misure di azione indicate nelle procedure operative e nelle norme comportamentali, la S.p.A. Colligo provvederà altresì ad erogare al proprio personale apposita formazione sui contenuti generali e specifici della normativa di riferimento (in particolare sul D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.), del Codice Etico e del Modello.
Il livello di formazione ed informazione sarà diversificato nei contenuti e nelle modalità esecutive in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di sensibilità delle attività dagli stessi svolte e dei poteri e delle responsabilità loro conferiti.
La formazione ed i suoi aggiornamenti saranno effettuati a cura di professionisti esterni i quali potranno organizzare, a seconda dei casi, lezioni frontali o seminari e incontri presso appositi Enti e organizzazioni, ovvero erogarne i contenuti da remoto, facendo uso di adeguati programmi informatici.
Il sistema di formazione e i canali informativi da utilizzare sono definiti dagli organi amministrativi, ma risultano soggetti a specifica supervisione da parte dell’Organismo di Vigilanza.
III – Il sistema organizzativo, le deleghe e i poteri all’interno della S.p.A. Colligo
III.1) Attività
Come si evince dalla documentazione depositata ai fini dell’iscrizione alla C.C.I.A.A. di Roma, la S.p.A. Colligo ha per oggetto sociale:
- La progettazione, la realizzazione e l’erogazione di servizi di call e di contact center e di back office per il supporto a società, imprese ed Enti pubblici e/o privati nella gestione dei processi di contatto con la clientela (customer management);
- La progettazione, la realizzazione e l’erogazione di servizi di telemarketing e di televendita di prodotti e/o di servizi per il recupero credito (phonecollection);
- Lo studio, l’organizzazione, lo sviluppo, la realizzazione e lo svolgimento di ricerche di mercato;
- La vendita telefonica di prodotti aventi ad oggetto la somministrazione di energia elettrica e di gas naturale;
- Lo sviluppo, la realizzazione, la prestazione e distribuzione di servizi via internet e altri mezzi informatici di telecomunicazione, della televisione e della multimedialità; in particolare, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo: ricerca, sviluppo, commercializzazione e gestione in Italia ed all’estero di sistemi di telecomunicazione in genere, compresi sistemi di radiomobili cellulari, servizi di telefonia vocale, servizi di trasmissione dati e rivendita di capacità per trasmissione voci e dati;
- La produzione, manutenzione e commercio all’ingrosso e al minuto di sistemi, prodotti ed accessori per reti internet, telematiche, televisive e di telecomunicazione, nonché per la trasmissione di dati voce e video;
- La realizzazione, sviluppo e diffusione, attraverso reti telematiche, di contenuti editoriali e multimediali di tipo tecnico, commerciale, educativo, culturale e di intrattenimento;
- La commercializzazione di carte prepagate per l’utilizzo dei sistemi informatici prestati dalla Società via internet;
- La vendita di spazi pubblicitari sui siti internet di proprietà;
- La certificazione dei documenti informatici e firma digitale, sia in proprio che in conto terzi.
La Società potrà inoltre gestire – anche in qualità di mandataria con rappresentanza – contratti aventi ad oggetto la fornitura di servizi di telecomunicazioni, di energia e gas e prodotti assicurativi e bancari nel rispetto delle vigenti normative di settore.
La Società ha altresì ad oggetto lo svolgimento dell’attività di agente di assicurazione, per la promozione e la gestione di contratti assicurativi di qualsiasi natura, nonché per la raccolta di adesioni a fondi pensione aperti senza esclusiva, con esclusione dell’attività di riassicurazione.
In particolare la Società può istituire subagenzie ed altre strutture organizzate, nonché conferire mandati o incarichi a terzi e procure generali o speciali per il compimento di atti inerenti allo svolgimento dell’attività agenziale.
Inoltre la Società potrà svolgere anche intermediazione a titolo oneroso nel contesto di un’attività commerciale, professionale o di una diversa attività ed anche se tale attività riguardi contratti di assicurazione abbinati alla vendita di beni o alla prestazione di servizi forniti a titolo di attività principale, quale ad esempio quella di collocamento di prestiti personali erogati da enti terzi. A titolo di esempio potrà ottenere mandati per l’intermediazione nel collocamento di prestiti personali e per la gestione di reti di vendita, la creazione delle stesse, la loro fidelizzazione e la loro remunerazione.
Ai fini del perseguimento dell’oggetto sociale la Società può compiere operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie, commerciali e industriali, e qualsiasi altra operazione in genere, ritenuta utile o comunque opportuna per il conseguimento dello scopo sociale. Può assumere partecipazioni in altre società ed imprese, sia italiane sia straniere, che svolgono attività analoghe, affini, connesse e complementari aklla propria od a quella dei soggetti partecipati, esclusa la raccolta del risparmio ai sensi della vigente e futura legislazione; può inoltre contrarre mutui e ricorrere a forme di finanziamento da parte dei soci, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti; concedere le opportune garanzie mobiliari ed immobiliari, reali o personali, compresi fideiussioni, avalli e concessioni di ipoteche a garanzia di obbligazioni proprie ovvero di società o di imprese nelle quali abbia, direttamente o indirettamente, interessenze o partecipazioni ovvero che risultino sottoposte a comune controllo.
III.2) Organi amministrativi e di controllo
La Società è gestita da un Consiglio di Amministrazione di tre membri, tra i quali è individuato un Amministratore Delegato cui competono sia la gestione ordinaria sia quella straordinaria dell’impresa, nei limiti previsti dallo Statuto.
S.p.A. Colligo ha provveduto alla nomina di un Collegio Sindacale composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, designando altresì un Revisore Legale.
III.3) I processi
Nello svolgimento dell’attività imprenditoriale si possono identificare i seguenti principali processi:
- Negoziazione, elaborazione e stipulazione di contratti per la prestazione di servizi;
- Negoziazione, elaborazione e stipulazione di contratti per l’acquisizione di beni materiali, prodotti e servizi;
- Gestione delle risorse materiali (locali destinati ad ospitare le sedi aziendali, beni necessari per lo svolgimento dell’attività, ecc.) e di quelle umane (dipendenti e collaboratori, rapporti con professionisti, fornitori, ecc.);
- Amministrazione e controllo;
- Gestione finanziaria;
- Organizzazione ed attuazione delle procedure di sicurezza.
Le funzioni aziendali più direttamente coinvolte nei predetti processi sono:
- Soggetti apicali della gestione aziendale;
- Uffici di amministrazione e controllo;
- Soggetti preposti alla gestione delle risorse umane;
- Soggetti incaricati di procedere all’implementazione e manutenzione dei beni e delle reti di telecomunicazione e informatiche.
IV – Analisi dei rischi
La valutazione dei rischi è stata effettuata ponendo in correlazione i processi gestionali dell’Azienda con i reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001, in modo da procedere in primo luogo all’esclusione delle fattispecie che non possono, neppure ipoteticamente, configurare ipotesi di responsabilità amministrativa a carico della S.p.A. Colligo.
Le conseguenti esclusioni, in particolare, sono state individuate facendo riferimento alla mancanza di qualsiasi interesse o vantaggio per l’impresa nel caso di commissione dei corrispondenti reati da parte dei potenziali soggetti attivi, oltre che all’eventuale assoluta estraneità rispetto all’oggetto sociale ed all’attività in concreto esercitata dall’impresa.
Per i reati ritenuti non suscettibili di esclusione, si è effettuata una classificazione del rischio che prevede un grado lieve, moderato o elevato.
Tale graduazione è stata modulata in base alla valutazione dell’intensità della correlazione tra l’attività societaria e la probabilità concreta di commissione del reato, nonché dei sistemi di controllo attualmente adottati dalla S.p.A. Colligo ai fini della prevenzione delle condotte illecite.
Prendendo le mosse dalla tabella riportata al capo I.5, si può offrire la seguente valutazione di sintesi:
Art. 24 – trattandosi di reati che possono esser commessi soltanto in danno dello Stato o di enti pubblici, nell’ambito dell’attività della S.p.A. Colligo sussiste un rischio lieve.
Art. 24 bis – in considerazione della stretta attinenza delle operazioni di trattamento dei dati, in particolare per mezzo di sistemi informatici, con l’oggetto sociale dell’impresa, il rischio si ritiene elevato. Ai fini della mitigazione dello stesso, si riscontra l’adozione da parte dell’azienda di un adeguato programma di formazione continua per il personale dipendente e i collaboratori, integrato mediante l’adozione di analitiche prescrizioni, per le quali si rimanda al Codice Etico (all. 1), nonché al Disciplinare sull’uso di internet, della posta elettronica e degli strumenti aziendali (all. 2).
Art. 24 ter – la governance della S.p.A. Colligo, rigorosamente improntata alla legalità, unitamente alle misure precauzionali adottate nella scelta di fornitori, collaboratori e prestatori di servizi, consentono di ritenere lieve il rischio connesso a tali condotte.
Art. 25 – tenuto conto della marginalità dei rapporti con la pubblica amministrazione, nonché delle politiche societarie improntate alla legalità ed alla trasparenza, anche in questo caso il rischio appare lieve. La valutazione è corroborata dall’intervenuta adozione, da parte dell’azienda, del Codice Etico (all. 1), le cui previsioni offrono idonea garanzia circa l’orientamento in senso trasparente e rispettoso delle norme di legge della gestione.
Art. 25 bis – tenuto conto del tipo di servizi erogati dalla Società, che non prevedono l’incasso di somme per conto dei clienti, il rischio può essere classificato come estremamente lieve.
Artt. 25 bis 1 e 25 ter – alla luce dell’organizzazione adottata dalla Società, che prevede appositi organi di revisione e controllo, nonché adeguate prescrizioni inserite nel Codice Etico (all. 1), il rischio si deve intendere moderato.
Artt. 25 quater, 25 quater 1 e art. 25 quinquies – rientrano tra le condotte non attuabili.
Art. 25 sexies – per le caratteristiche del settore in cui opera la Società, contraddistinto da un elevato numero di soggetti in concorrenza tra di loro, oltre che per la presenza degli organi di revisione e controllo previsti dalle disposizioni statutarie e delle prescrizioni adottate per mezzo del Codice Etico (all. 1), questo tipo di rischio può essere classificato come moderato.
Art. 25 septies – sebbene l’attività svolta dalla S.p.A. Colligo non preveda lavorazioni pesanti o pericolose, si applica un coefficiente di rischio elevato per rafforzare la sensibilizzazione di tutto il personale preposto ai controlli di sicurezza, in modo da prevenire con la maggiore efficienza possibile il verificarsi violazioni della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Anche in questo caso, programmi e metodi della formazione continua destinata al personale si rivelano determinanti per limitare eventuali ipotesi di mancata o insufficiente ottemperanza alle norme di legge in vigore. Tutti i lavoratori ricevono, inoltre, l’apposito Documento informativo ex art. 36 d.lgs. 81/2008 (all. 3)
Art. 25 octies – il rischio è valutato come lieve, in considerazione del carattere immateriale dei servizi prestati dall’impresa.
Art. 25 octies 1 – il rischio è valutato come lieve, alla luce dell’attività svolta dalla Società, oltre che dalle modalità di gestione dei flussi economici con clienti e fornitori, caratterizzata dall’adozione in via pressoché esclusiva del bonifico bancario quale metodo di pagamento. Anche in questo caso, la valutazione tiene conto dell’esistenza e dell’attività degli organi di controllo gestionale.
Art. 25 nonies – si applica un coefficiente di rischio elevato, con l’intento di incentivare la vigilanza sul rispetto delle norme che regolano il diritto d’autore nell’ambito della ricerca ed impiego di prodotti informatici, soprattutto per la parte software. Per quanto attiene, in particolare, alle condotte dei lavoratori, la Società ha anche in questo caso adottato adeguate prescrizioni, per le quali si rimanda al Codice Etico (all. 1) nonché al Disciplinare sull’uso di internet, della posta elettronica e degli strumenti aziendali (all. 2).
Art. 25 decies – il rischio è valutato come lieve, alla luce dell’attività concretamente svolta dall’impresa.
Art. 25 undecies – nell’ambito dell’attività della S.p.A. Colligo il rischio è lieve.
Art. 25 duodecies – il rischio deve intendersi lieve, anche alla luce dell’assenza di sedi operative al di fuori del territorio nazionale e delle procedure di controllo adottate dalla Società ai fini della selezione e dell’assunzione del personale. L’applicazione e la stretta osservanza, da parte dell’azienda, delle norme introdotte con la contrattazione collettiva del settore si pongono in linea con la valutazione del rischio così espressa.
Art. 25 terdecies – il rischio può considerarsi lieve, tenuto conto, da un lato, della tipologia di attività svolta, dall’altro delle policies aziendali in materia di prevenzione di ogni forma di discriminazione (si vedano in proposito, tra l’altro, le disposizioni contenute nel Disciplinare sull’uso di internet, della posta elettronica e degli strumenti aziendali – all. 2).
Art. 25 quinquiesdcies – il rischio è ritenuto moderato, alla luce delle precauzioni organizzative adottate per la gestione aziendale, delle indicazioni contenute nel Codice Etico, oltre che dell’esistenza degli organi di revisione e controllo contabile. La collocazione nella fascia intermedia di valutazione si giustifica con la necessità di non trascurare la rilevante quantità, oltre che la particolare complessità, delle disposizioni di legge da osservare in funzione della forma societaria che è stata adottata.
Artt. 25 quaterdecies, sexiesdecies, septiesdecies e octiesdecies – le ipotesi previste da queste norme si ritengono non attuabili nell’ambito dell’attività della S.p.A. Colligo.
Tabella riassuntiva:
Rif. D. Lgs. 231/2001 | Reati Presupposto | Valutazione del rischio |
Art. 24 | Delitti a tutela dell’attività di finanziamento, erogazioni e forniture pubbliche, commessi in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell’UE; frode informatica in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell’UE | Lieve |
Art. 24 bis | Delitti informatici e trattamento illecito di dati | Elevato |
Art. 24 ter | Delitti di criminalità organizzata | Lieve |
Art. 25 | Delitti contro la pubblica amministrazione | Lieve |
Art. 25 bis | Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo o in segni di riconoscimento | Molto lieve |
Art. 25 bis1 | Delitti contro l’industria ed il commercio | Moderato |
Art. 25 ter | Reati societari | Moderato |
Art. 25 quater | Delitti con finalità di terrorismo o eversione dell’ordinamento costituzionale | Escluso |
Art. 25 quater1 | Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili in assenza di esigenze terapeutiche | Escluso |
Art. 25 quinquies | Delitti contro la personalità individuale | Escluso |
Art. 25 sexies | Reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato | Moderato |
Art. 25 septies | Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro | Elevato |
Art. 25 octies | Delitti a contrasto della circolazione illecita dei beni | Lieve |
Art. 25 octies1 | Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti | Lieve |
Art. 25 nonies | Delitti in materia di violazione del diritto d’autore | Elevato |
Art. 25 decies | Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria | Lieve |
Art. 25 undecies | Reati ambientali | Lieve |
Art. 25 duodecies | Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare; favoreggiamento dell’immigrazione clandestina | Lieve |
Art. 25 terdecies | Razzismo e xenofobia | Lieve |
Art. 25 quaterdecies | Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati | Escluso |
Art. 25 quinquiesdecies | Reati tributari | Moderato |
Art. 25 sexiesdecies | Contrabbando | Escluso |
Art. 25 septiesdecies | Delitti contro il patrimonio culturale | Escluso |
Art. 25 octiesdecies | Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici | Escluso |
V – Misure di prevenzione
Sulla base dei sopra riportati risultati delle operazioni di valutazione, sono state definite le misure dirette a limitare il rischio di commissione dei reati.
Le azioni di contenimento si propongono di mantenere il rischio entro limiti ritenuti accettabili: con questa definizione si fa riferimento ad una soglia quanto più possibile prossima al valore minimo di rischio, inteso come quella parte ineliminabile dello stesso che residua all’esito della corretta definizione e applicazione dei princìpi, delle regole e delle procedure che compongono il Modello di organizzazione, gestione e controllo aziendale e i documenti allo stesso correlati (in particolare, il Codice etico promulgato dagli organi amministrativi della Società).
Sono state pertanto elaborate specifiche Procedure e Norme di comportamento, atte a regolamentare i processi “sensibili” di cui sopra e, in osservanza dello spirito del D. Lgs. 231/2001 e s.m.i., tendenti a non compromettere l’organizzazione e l’operatività dell’impresa, che sono improntate a snellezza ed efficienza.
Le corrispondenti previsioni definiscono il loro scopo e il campo di applicazione, le figure responsabili e le loro funzioni, le modalità esecutive inerenti le attività sensibili e le eventuali eccezioni ammesse, nonché le modalità di gestione dei documenti e il periodico confronto con l’Organismo di Vigilanza ai fini di controllo ed eventuale miglioramento delle procedure.
Tali documenti sono allegati al Modello per farne parte integrante e sostanziale e forniscono criteri vincolanti per gli organi amministrativi, oltre che per tutti i dipendenti, collaboratori e consulenti della Società.
Eventuali deroghe alle procedure e/o alle norme comportamentali possono essere autorizzate in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione: devono comunque essere segnalate tempestivamente, preferibilmente per iscritto, con espressa indicazione della motivazione, agli organi amministrativi e all’Organismo di Vigilanza. Ai medesimi soggetti possono essere rivolte richieste di modifica, variazione o integrazione delle procedure e norme comportamentali.
V.1) Gestione delle risorse economiche e finanziarie
Le regole riferite alla corretta gestione delle risorse economiche e finanziarie si basano su:
- Adeguata regolamentazione dei poteri di spesa e delle conseguenti deleghe;
- Definizione dei preventivi di spesa, da sottoporre a verifica periodica da parte degli organi di gestione;
- Analisi periodica dei dati e dei flussi economici, diretta a individuare i possibili scostamenti dal preventivo e le loro cause;
- Regolamentazione delle procedure di acquisto di servizi e approvvigionamento di beni materiali;
- Regolari controlli sui dati di bilancio da parte degli organi preposti.
V.2) Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
In considerazione della particolare rilevanza delle corrispondenti fattispecie, le norme e procedure adottate in questo ambito sono contenute in un apposito documento, allegato al Modello affinché ne costituisca parte integrante e sostanziale.
V.3) Delitti informatici e in materia di diritto d’autore
Anche queste ipotesi sono disciplinate mediante appositi documenti allegati al Modello (Codice Etico, sub artt. 8 e 21 – all. 1), e Disciplinare sull’uso di internet, della posta elettronica e degli strumenti aziendali – all. 2).
VI – Il sistema disciplinare e sanzionatorio della S.p.A. Colligo
L’attuazione delle prescrizioni contenute nel Modello è incentivata anche dalle norme disciplinari e sanzionatorie adottate dalla Società, dirette a punire la violazione delle regole di condotta definite dalle procedure e dalle norme comportamentali che tutelano l’impresa rispetto al rischio di commissione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001.
VII – L’Organismo di Vigilanza della S.p.A. Colligo
L’articolo 6, comma I, lettera b) del D. Lgs. 231/2001 prevede quale condizione necessaria per la concessione dell’esimente dalla responsabilità amministrativa delle società che “ […] sia affidato ad un organismo dell’Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo […] il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento”.
Per esercitare le proprie attività conformemente a quanto disposto dal D. Lgs. 231/2001 e s.m.i., l’Organismo di Vigilanza deve essere dotato dei requisiti di:
- Autonomia, ovvero della possibilità di assumere ogni iniziativa di controllo che ritenga opportuna in assenza di qualsiasi forma di interferenza e/o condizionamento da parte di qualunque soggetto operante all’interno della società. Per assicurare detta autonomia si prevede di non attribuire all’Organismo di Vigilanza compiti operativi, riconoscendogli autosufficienza finanziaria, anche ai fini dell’aggiornamento professionale.
- Indipendenza rispetto alla società, cioè assenza di legami di “sudditanza” rispetto agli Organi amministrativi.
- Professionalità, attraverso la presenza di specifiche capacità professionali con riferimento alla funzione che i membri dell’Organismo di Vigilanza sono chiamati a svolgere.
- Continuità d’azione, per garantire una costante attività di vigilanza, in assenza di mansioni che implichino decisioni di carattere economico/finanziario.
All’Organismo di Vigilanza spetta anche il compito di informare gli Organi amministrativicirca le attività svolte nella Società: a tal fine, l’O.d.V. predispone:
- Una relazione periodica, con cadenza quadrimestrale, per comunicare i risultati parziali delle attività di verifica e controllo, segnalati i casi anomali o critici e le eventuali violazioni del Modello;
- Una relazione annuale, nella quale sono riportati i risultati definitivi delle attività svolte, le principali considerazioni che ne derivano e, nell’ottica di un miglioramento del Modello stesso, le eventuali modifiche o integrazioni da apportare allo stesso.
Per contro l’Organismo di Vigilanza deve essere costantemente informato in merito a quanto accade nella Società, soprattutto con riferimento a:
- Violazioni del Codice Etico e/o del Modello di organizzazione, gestione e controllo, ovvero anomalie rispetto all’osservanza dei princìpi ed obblighi sanciti dagli stessi;
- Fatti o notizie che possano, anche solo potenzialmente, determinare l’insorgere di responsabilità della società, ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- Notizie relative a procedimenti disciplinari avviati o archiviati, in relazione alle violazioni del Codice Etico e/o del Modello;
- Provvedimenti o notizie relativi all’avvio di indagini e/o procedimenti giudiziari da parte delle Autorità competenti, in relazione agli illeciti di cui al D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.
Le segnalazioni su indicate devono essere effettuate per iscritto e possono pervenire all’Organismo di Vigilanza mediante canali specifici riservati. L’impresa si impegna ad assicurare la massima riservatezza circa l’identità di coloro che effettuano la segnalazione, garantendo altresì la tutela contro qualsiasi forma di ritorsione e/o discriminazione e/o penalizzazione, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.
L’accesso ai dati derivanti dalle segnalazioni è riservato all’Organismo di Vigilanza e consentito, su motivata richiesta degli Organi di amministrazione, alle competenti Autorità Giudiziarie o Amministrative.
Le informazioni acquisite dall’Organismo di Vigilanza nel corso delle operazioni di verifica e i documenti alle stesse correlati devono essere trattati nel rispetto della disciplina legale in materia di privacy e, qualora si tratti di informazioni privilegiate, nell’osservanza del Testo Unico sulla Finanza (T.U.F. – D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998) e delle eventuali norme relative ai reati di Abuso di Mercato.
VIII – Flussi informativi all’Organismo di Vigilanza e whistleblowing
Il D. Lgs. 231/2001 enuncia, tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, l’istituzione di specifici obblighi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza da parte delle funzioni della società, diretti a consentire lo svolgimento delle opportune attività di verifica.
Pertanto ogni amministratore, dipendente, collaboratore o consulente dell’impresa ha l’obbligo di trasmettere all’O.d.V. tutte le informazioni ritenute utili ad agevolare l’attività di vigilanza sull’efficacia del Modello, o relative ad eventi che potrebbero generare o abbiano generato violazioni del Modello, dei suoi princìpi generali e del Codice Etico.
L’Organismo di Vigilanza dovrà, inoltre, essere informato tempestivamente a fronte di:
- Modifiche alla composizione degli organi della società;
- Cambiamenti significativi nella struttura organizzativa aziendale e nel conferimento di deleghe di poteri;
- Acquisizione o partecipazione alla costituzione di altre società e stipulazione di accordi di joint venture.
Ogni informazione acquisita dall’Organismo di Vigilanza, a prescindere dal mezzo di comunicazione utilizzato, sarà trattata in modo tale da garantire:
- Il rispetto della riservatezza circa la persona da cui proviene la segnalazione e il contenuto della stessa;
- La prevenzione di atti di ritorsione, penalizzazione o discriminazione nei confronti dei segnalanti;
- La tutela dei diritti di soggetti in relazione ai quali sono state effettuate segnalazioni successivamente risultate infondate e/o in mala fede, ferma restando – in tal caso – la possibilità di esperire le azioni opportune nei confronti di coloro che intenzionalmente hanno effettuato la falsa segnalazione.
La S.p.A. Colligo ha adottato una procedura speciale per le segnalazioni in forma anonima all’Organismo di Vigilanza (c.d. whistleblowing), che si allega al presente Modello affinché ne costituisca parte integrante e sostanziale (all. 5).
Tutti gli altri flussi informativi sono invece disciplinati attraverso il Regolamento dell’Organismo di Vigilanza.
IX – Aggiornamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo
L’attività di aggiornamento, intesa sia come integrazione, sia come modifica delle prescrizioni contenute nel documento, è volta a garantire la sua idoneità ad assolvere adeguatamente la funzione preventiva rispetto alla commissione dei reati indicati dal D. Lgs. 231/2001.
L’adozione e l’efficace attuazione del Modello costituiscono, per espressa previsione legislativa, una responsabilità che incombe sugli Organi di amministrazione.
Poiché le dinamiche che connotano lo svolgimento dell’attività aziendale possono richiedere l’adeguamento, parziale od integrale, delle Procedure e delle Norme di comportamento esistenti, così come l’adozione di nuovi protocolli in relazione alle mutate esigenze organizzative od operative, è previsto il potere in capo agli Organi di amministrazione di procedere autonomamente all’adozione e ratifica delle nuove regole.
X – Princìpi di comportamento generali
Tutti i destinatari del Modello si astengono dal porre in essere comportamenti che possano integrare una fattispecie di reato compresa tra quelle previste dal D. Lgs. 231/2001 e s.m.i. e, nello svolgimento delle proprie attività nell’ambito dell’impresa, rispettano le disposizioni del Modello e di tutti i documenti allo stesso allegati ovvero che vi facciano espresso riferimento.
I soggetti in posizione apicale adempiono alle rispettive funzioni nel rispetto delle deleghe e dei poteri loro conferiti, attenendosi altresì a quanto previsto dallo Statuto della società e dagli altri atti costitutivi della stessa.
I soggetti in posizione apicale e quanti ricoprono posizioni di responsabilità devono altresì ottemperare costantemente agli obblighi di direzione e vigilanza loro spettanti in ragione della posizione ricoperta, informando e formando i propri referenti in merito ai contenuti del Modello e dei documenti allo stesso allegati, facendo particolare riferimento ai comportamenti da tenere.
I soggetti sottoposti all’altrui direzione o vigilanza eseguono le direttive e le disposizioni operative, fatto salvo il caso in cui le stesse risultino non conformi alle leggi vigenti ovvero in contrasto con i contenuti del Codice etico e del Modello di organizzazione, gestione e controllo.
Allegati
- Codice Etico
- Disciplinare sull’uso di internet, della posta elettronica e degli strumenti aziendali
- Documento informativo per i lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro ex art. 36 D. Lgs. 81/2008
- Documento informativo sulla procedura di segnalazione tramite whistlelink
- D. Lgs. 231/2001